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Rassegna Stampa - L'Argomento di Oggi 2010-01-03

Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 Riparte il processo telematico

Il Cdm approva la riforma giustizia

Sì al decreto legge riempi-vuoti delle procure

Posta elettronica certificata al debutto tra le incertezze

Via libera al lodo Carnevale

Rilancio del percorso di digitalizzazione del processo civile e penale.

Potenziamento delle notifiche online attraverso la posta elettronica certificata obbligatoria. Trasferimenti d'ufficio per coprire i posti vacanti nelle sedi disagiate. Proroga al 31 dicembre 2010 per circa 3mila magistrati onorari in scadenza.

ST

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Studio Tecnico

Dalessandro Giacomo

40° Anniversario - SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE

Internet, l'informatore, ll Giornalista, la stampa, la TV, la Radio, devono innanzi tutto informare correttamente sul Pensiero dell'Intervistato, Avvenimento, Fatto, pena la decadenza dal Diritto e Libertà di Testimoniare.. Poi si deve esprimere separatamente e distintamente il proprio personale giudizio..

 

Il Mio Pensiero:

 

 

 

AVVENIRE

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2010-01-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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REPUBBLICA

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L'UNITA'

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2010-01-03

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE - N. 302 DEL 30/12/2009

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2010".

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42 -quinquies , primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 2. - Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.";

2) al comma 4, primo periodo, le parole: "in numero non superiore a cento unità" sono sostituite dalle seguenti: "in numero non superiore a centocinquanta unità";

b) l'articolo 1 -bis è abrogato;

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole:

"e 1 -bis " sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e 1 -bis " sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "e 1 -bis " sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

Art. 3. - Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a) , è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

Art. 4. - Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."".

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1 -bis . Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.".

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b) , ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale";

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore " e le parole: "il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono";

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le seguenti: "le proprie generalità e il codice fiscale,";

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

"Art. 149 -bis (Notificazione a mezzo posta elettronica) . — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.".

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 5. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI , Presidente del Consiglio dei Ministri

ALFANO , Ministro della giustizia

TREMONTI , Ministro dell'economia e delle finanze

BRUNETTA , Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

 

 

 

 

 

 

il SOLE 24 ORE

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2010-01-03

Riparte il processo telematico

di Marco Bellinazzo

2 gennaio 2010

Il testo del decreto

TABELLA / I punti chiave

"Dai nostri archivi"

Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193

Il Cdm approva la riforma giustizia

Sì al decreto legge riempi-vuoti delle procure

Posta elettronica certificata al debutto tra le incertezze

Via libera al lodo Carnevale

Rilancio del percorso di digitalizzazione del processo civile e penale. Potenziamento delle notifiche online attraverso la posta elettronica certificata obbligatoria. Trasferimenti d'ufficio per coprire i posti vacanti nelle sedi disagiate. Proroga al 31 dicembre 2010 per circa 3mila magistrati onorari in scadenza.

È questo il perimetro delle misure urgenti in materia di giustizia varate dal Consiglio dei ministri a metà dicembre e pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 30 dicembre 2009.

Il decreto legge 193 del 2009, dunque, dà mandato al ministero della Giustizia di individuare e riscrivere "le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Il ministero dovrà provvedere entro 60 giorni dalla conversione in legge del Dl 193. Le attuali norme tecniche del processo civile telematico, se non confermate, potranno essere applicate solo fino a quel momento.

Sia in ambito civile che penale – ad eccezione di quelle rivolte all'imputato – tutte le comunicazioni e le notificazioni dovranno essere effettuate per via telematica mediante posta elettronica certificata.

La novità, che punta a velocizzare i procedimenti cancellando le "pause" derivanti dai tradizionali metodi di notifica degli atti, sarà introdotta progressivamente negli uffici giudiziari. A cominciare da quelli riconosciuti idonei da Via Arenula entro il 1° settembre 2010. Il ministero della Giustizia dovrà consultare l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Viaggeranno sul web, infatti, tutte le notifiche al legale disposte nel corso del procedimento e tutte le comunicazioni ai consulenti. A tal fine, come già in parte previsto dalla legge 2 del 2009, tutti i professionisti coinvolti nei processi dovranno rendere disponibili attraverso l'albo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale.

Per incentivare l'informatizzazione del servizio giustizia il Dl 193, inoltre, ribalta l'attuale modello delle spese per le copie che di fatto penalizza quelle elettroniche, stabilendo che l'importo per il rilascio di quelle in formato cartaceo dovrà costare almeno il 50% in più.

Il ministero della Giustizia dovrà favorire poi il pagamento online, con carte di credito o bancomat, delle spese processuali, delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative, fissando entro marzo le specifiche tecniche e stipulando convenzioni con gli intermediari abilitati.

Contro l'emergenza dei vuoti negli organici delle sedi disagiate, e in particolare nelle procure meridionali, il Csm, fino al 31 dicembre 2014, potrà trasferire d'autorità i magistrati con almeno quattro anni di anzianità e che prestino servizio in una sede distante oltre 100 chilometri dalla nuova destinazione.

Il problema delle carenze d'organico si è aggravato da qualche anno a causa del divieto sancito con la riforma dell'ordinamento giudiziario di inviare nelle sedi disagiate magistrati di prima nomina. E non sono stati sufficienti a risolverlo incentivi economici e di carriera. Il trasferimento d'ufficio – criticato da Csm e dall'Associazione nazionale magistrati – rappresenta dunque l'estremo tentativo per assicurare l'operatività degli uffici giudiziari più esposti. Sono quattro (Enna, Mistretta, Sciacca e Nicosia) le procure che non hanno più sostituti, mentre percentuali di scopertura oltre il livello di guardia si registrano a Crotone (83%), Gela e Barcellona Pozzo di Gotto (80%), Termini Imerese (78%), Vigevano (75%), Ragusa, Melfi, Paola, Ivrea (67%) e Locri (62%).

Per mitigarne l'impatto del trasferimento obbligatorio, il Dl 193 ha previsto peraltro una serie di paletti e benefici per i destinatari del provvedimento: la durata dello spostamento è temporanea; dopo due anni si potrà chiedere di andarsene e dopo quattro si avrà la garanzia di tornare nella sede di provenienza; scatterà una deroga al divieto di passare da una funzione all'altra, qualora nella stessa regione vi siano più distretti; non potranno essere trasferiti i magistrati che hanno figli con meno di tre anni e quelli in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20% dell'organico.

Con il trasferimento d'ufficio si otterranno, in ogni caso, il raddoppio dello stipendio e dell'anzianità di servizio. Sono stati già stanziati 2,9 milioni per l'anno 2010 e 2,5 a decorrere dal 2011.

Infine, il Dl 193 evita l'uscita di scena di circa 3mila giudici onorari (Got) e vice procuratori onorari il cui incarico scadeva entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma. In pratica, potranno restare in servizio fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, fino alla fine del 2010.

2 gennaio 2010

 

 

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